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Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Il Decreto 21 febbraio 2017, riporta (in allegato) la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse (in vigore il 30 giorno dalla pubblicazione).

Si applica  alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21 febbraio 2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Chiarimenti al DM 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle struttura turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone"

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Il decreto disciplina la nuova Regola tecnica per le attività ricettive turistico - alberghiere e studentati, alloggi turistici, ostelli, bed &breakfast, dormitori e case per ferie.
Il D.M. 09/08/2016, di fatto, apporta delle modifiche al Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, aggiungendo all'Allegato 1 - sezione V «Regole tecniche verticali», il capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere» che rimanda direttamente all'Allegato 1 del DM 9/8/2016 stesso.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il decreto disciplina la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività d'ufficio per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti.
Il D.M. 08/06/2016, di fatto, apporta delle modifiche al Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendio, in particolare all'Allegato 1, alla cui sezione V «Regole tecniche verticali» è stato aggiunto il capitolo «V.4 - Uffici», corrispondente al contenuto dell’Allegato 1 del D.M. 08/06/2016 stesso.

ELENCHI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO: modifiche ai requisiti formativi.

Il Decreto 7 giugno 2016 modifica il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 (che definisce procedure e requisiti per l'autorizzazione ed iscrizione), in particolare per riformularne il comma 1 dell'art. 7 così da meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il provvedimento mira a semplificare e razionalizzare l’attuale legislazione circa la prevenzione incendi introducendo un testo unico contenente le disposizioni per la prevenzione incendi.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza dato che permetterà di modificare l’approccio fino ad ora impiegato per l’applicazione delle norme di prevenzione incendi.

Il D.M. contiene disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Queste sono indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012, reca le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del DM 151/2011.
A partire dal 27 novembre 2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo emendamento che sostituisce il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, a cui far riferimento esclusivamente per determinare l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

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