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CONDOMINI: Scadenze CPI nel 2017

Il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi ha abolito la casistica "UNA TANTUM" dei Certificati di Prevenzione Incendi.

Pertanto tutti quei certificati rilasciati "una tantum", e tutt'ora in vigore, relativi ad edifici di civile abitazione di altezza in gronda superiore a 24 m (ex attività 94 del D.M. 16/2/1982 ora classificata come attività 77 del D.P.R. 151/11 " Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m"), dovranno essere rinnovati con le seguenti tempistiche:

- entro il 7 ottobre 2017 per i certificati una tantum rilasciati prima del 1 gennaio 1988. - entro il 7 ottobre 2019 per i certificati una tantum rilasciati tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999. - entro il 7 ottobre 2021

per i certificati una tantum rilasciati dopo il 1 gennaio 2000.


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